La classificazione energetica degli edifici
 

Dal 1° gennaio 2012 è stato introdotto l’obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione.

  

Tale obbligo, previsto dall’art. 9, comma 1, lettera d) della l.r. 24/2006, si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società, cooperativa, associazione, fondazione, ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso.

Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle citate disposizioni le seguenti fattispecie:

  1. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;

  2. i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;

  3. gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico (come definito al punto 2, lettera ee) della dgr 8745/2008) o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;

  4. le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni.

Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura “Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica”.

 

Eventuali annunci commerciali che non dovessero rispettare le disposizioni emanate dalla Giunta regionale lombarda concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, portano ad una sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€.

 

Alla luce della nuova normativa tutti i Soci che dispongono di locali da destinare all’affitto turistico e che intendono inserirli negli elenchi da fornire ai turisti dovranno presentare la documentazione prevista per legge, ovvero la certificazione energetica degli edifici (salvo che per le fattispecie escluse).

  

A questo scopo è disponibile presso la sede della Pro Loco Rovetta (e Ufficio Turistico dell'Unione dei Comuni), un elenco dei professionisti della zona abilitati alla certificazione della classe energetica degli edifici, con le rispettive tariffe riservate ai Soci.

 

IMPORTANTE: la certificazione VALE PER 10 ANNI!